Sorveglianza speciale: se pende l’appello, la modifica delle prescrizioni la decide la Corte d’appello (Cass. pen. Sez. I n. 12521 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a decidere sull’istanza di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa. (Rv. 289715-01)
Il Fatto
Una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza chiedeva di poter incontrare il figlio minore, in deroga a una delle prescrizioni impostele con il decreto applicativo della misura. L’istanza era stata presentata alla Corte d’appello, davanti alla quale pendeva l’impugnazione contro la misura applicata nel maggio 2025.
La Corte d’appello, con ordinanza del 19 dicembre 2025, si era spogliata della competenza ritenendo applicabile l’art. 12 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e aveva rimesso gli atti al Tribunale che aveva emesso la misura. Il Tribunale, sezione misure di prevenzione, con ordinanza del 23 dicembre 2025 ha sollevato conflitto negativo di competenza: a suo avviso l’istanza rientrava nella regola generale dell’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, che assegna la decisione al giudice davanti al quale pende il procedimento, mentre la competenza speciale dell’art. 12 riguarda solo le modifiche della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La Corte d’appello non ha trasmesso osservazioni.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha ritenuto ammissibile il conflitto, perché due giudici avevano contemporaneamente rifiutato di provvedere sulla stessa richiesta indicando ciascuno la competenza dell’altro, secondo lo schema dell’art. 28 cod. proc. pen. Nel merito ha dichiarato la competenza della Corte d’appello.
La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la competenza a decidere sulla revoca o sulla modifica delle prescrizioni di una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto solo quando il provvedimento è definitivo; in pendenza di impugnazione spetta invece al giudice del gravame, tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto in termini di attualità ed effettività (Sez. 1, n. 18742 del 2010; Sez. 1, n. 26849 del 2024). Finché la misura è ancora “in predicato”, la domanda di modifica rifluisce nel più ampio potere-dovere di riesame intestato al giudice superiore, che attrae a sé la competenza.
Il Collegio ha dato atto di una pronuncia di segno contrario (Sez. 2, n. 22915 del 2024), che assegna al tribunale la richiesta di revoca fondata sulla sopravvenuta attenuazione della pericolosità; ma quella decisione riguardava la revoca tout court della misura, non un’autorizzazione modificativa delle prescrizioni chiesta durante l’appello. La Corte ha preferito aderire alla giurisprudenza prevalente, che riconosce al giudice di appello, in virtù dell’effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, l’esame anche d’ufficio degli elementi sopravvenuti. Assegnare al tribunale le istanze di modifica puntuale durante l’appello creerebbe una frizione con il principio di concentrazione processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e frazionerebbe ingiustificatamente la cognizione a seconda che gli elementi dedotti riguardino la sussistenza iniziale delle condizioni o fatti nuovi.
Non è applicabile, infine, l’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011 invocato dalla Corte d’appello: si tratta di una norma di stretta applicazione, derogatoria rispetto alla regola generale dell’art. 11, che riguarda soltanto l’autorizzazione ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato per gravi e comprovati motivi (Sez. 1, n. 23392 del 2020). Gli atti sono stati quindi trasmessi alla Corte d’appello, dichiarata competente.
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Nota della Redazione
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