Delitto all’estero in danno di straniero e necessità della querela (Cass. pen. n. 36905/2025)
Per la perseguibilità in Italia del delitto comune commesso all’estero dal cittadino in danno di uno straniero, occorre anche la querela.
Per la perseguibilità in Italia del delitto comune commesso all’estero dal cittadino in danno di uno straniero, occorre anche la querela.
Il diniego della liberazione anticipata non può fondarsi su una generica menzione di una sanzione disciplinare, ma richiede la valutazione concreta della sua gravità e incidenza negativa.
In tema di estradizione, il sequestro del profitto del reato richiede una motivazione specifica sul collegamento della somma con il reato, non essendo sufficiente una mera verosimiglianza.
Il diniego della pena sostitutiva può fondarsi sui precedenti penali, anche risalenti, se numerosi e gravi, purché la motivazione sia specifica e concreta.
Ai fini della validità della querela, la volontà punitiva può essere desunta dalla denuncia che contenga la richiesta di punizione e la riserva di costituzione di parte civile.
La richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere formulata per la prima volta in appello, e il giudice del gravame deve valutarla nel merito.
In tema di sequestro preventivo, l’equipollenza tra omologazione e approvazione degli autovelox non sussiste; il periculum in mora richiede una motivazione concreta e non stereotipata.
La limitazione all’accesso ai canali radio FM per i detenuti in regime di 41-bis è giustificata da esigenze di sicurezza e non lede il diritto all’informazione se assicurato l’accesso ad altre fonti.
In tema di sequestro preventivo impeditivo, il terzo è legittimato a contestare il fumus e il periculum, ma la semplice richiesta di cambio di destinazione d’uso non esclude la realizzazione di nuova costruzione.
In tema di incidente probatorio, la richiesta può essere presentata anche dopo la scadenza delle indagini preliminari, purché prima dell’udienza preliminare, quando sussista il concreto pericolo di dispersione della prova.
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