Inammissibile il ricorso che chiede il riesame del merito sulla risoluzione tacita (Cass. civ. Sez. III n. 494 del 09.01.2025)
L’interpretazione del contratto e la valutazione dei comportamenti concludenti integrano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche specificamente dedotta. La dichiarazione di avvenuta risoluzione resa al fisco non prova il mutuo consenso.