La concessione di alloggio di servizio da ente privato è locazione abitativa (Cass. civ. Sez. 3 n. 24288 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione in godimento di un immobile da parte di un ente di diritto privato — quale il Dopolavoro — configura un ordinario contratto di locazione ad uso abitativo, con conseguente applicazione della legge n. 392/1978 in tema di durata e rinnovi taciti, e non una concessione amministrativa soggetta al regime transitorio del d.m. 19 luglio 1984. È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la ratio decidendi, riproponga apoditticamente la qualificazione del rapporto come concessione, omettendo ogni critica all’argomento centrale della natura privatistica dell’ente concedente.
Il Fatto
La società, proprietaria di un immobile in Napoli, conveniva in giudizio un ex dipendente per sentir accertare l’occupazione sine titulo del bene e ottenerne il rilascio, oltre al pagamento di un’indennità di occupazione. Il convenuto resisteva, deducendo di detenere l’immobile in forza di un contratto stipulato nel 1992 con un ente di diritto privato — il Dopolavoro — mai disdettato dalla società, subentrata nella titolarità del diritto di proprietà. Il Tribunale accoglieva le domande attoree, ma la Corte di Appello, in riforma, le rigettava qualificando il rapporto come locazione ad uso abitativo soggetta alla disciplina vincolistica. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina l’unico motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.m. 19 luglio 1984, nonché degli artt. 1571 e ss. cod. civ. Secondo la ricorrente, il rapporto originariamente sorto con il Dopolavoro era disciplinato dal regime transitorio stabilito dal decreto ministeriale, sicché, in mancanza di un nuovo atto costitutivo, doveva ritenersi terminato alla scadenza del secondo triennio, e comunque collegato alla durata del rapporto di servizio, cessato nel 2003.
La Corte rileva, tuttavia, che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sulla qualificazione della scrittura privata del 1992 — denominata “atto di concessione di locali ad uso alloggio di servizio” — come un ordinario contratto di locazione ad uso abitativo, e non come concessione amministrativa, in ragione della natura privatistica dell’ente concedente il godimento dell’immobile. Da tale premessa è derivata l’applicabilità della legge n. 392/1978 in tema di limiti vincolistici di durata e, in ragione dei rinnovi taciti intervenuti, l’individuazione della data finale di cessazione del rapporto nel 2024.
Il dictum gravato riposa, dunque, sulla ravvisata natura privatistica dell’ente Dopolavoro. Avverso tale argomentazione il ricorso non svolge alcuna considerazione critica, nei termini puntuali e pertinenti richiesti dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. La doglianza, infatti, reitera l’assunto dell’applicabilità della disciplina dettata dal decreto ministeriale, senza affrontare il tema della qualificazione soggettiva dell’ente concedente, che costituisce il fulcro della sussunzione della vicenda nell’ambito del contratto di locazione: essa non si confronta, in definitiva, con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La società ricorrente è condannata alla refusione delle spese di legittimità, con attribuzione ai difensori della controparte per dichiarazione di anticipo resa. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.