Inammissibile il ricorso per cassazione che non trascrive gli atti su cui si fonda la censura (Cass. civ. Sez. 3 n. 19570 del 13.06.2026)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che, deducendo un errore del giudice di appello sulla data di notifica della sentenza di primo grado, ometta di confrontarsi con la ratio decidendi e non riproduca puntualmente gli atti e i documenti, in violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.