Riparto della custodia tra locatore e conduttore e devoluzione dell’an in appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 18736 del 09.06.2026)
In tema di danni da cose in custodia, al locatore sono riconducibili i danni da strutture murarie e impianti conglobati, al conduttore quelli da accessori e parti acquisite alla sua disponibilità. La contestazione del solo quantum non devolve al giudice d’appello la questione dell’an debeatur.