Improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 18758 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata ma non depositi la relata di notifica, unitamente alla copia autentica della sentenza. La sanzione dell’improcedibilità non trova applicazione quando la notificazione del ricorso risulti perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, ipotesi che configura la c.d. “prova di resistenza”. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della parte controricorrente. Tale disciplina non contrasta con l’art. 6 CEDU, poiché costituisce una sanzione adeguata a garantire la rapidità del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La società, conduttrice di un immobile in virtù di un contratto di locazione, esercitava il recesso ma non rilasciava il bene, continuando a detenere un impianto di telecomunicazioni. La proprietaria e gli altri soggetti indicati in epigrafe convenivano la società in giudizio per sentirne accertare l’occupazione illegittima e ottenere la condanna al pagamento di un’indennità. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione.
Avverso la sentenza d’appello, pubblicata il 2 dicembre 2024, la sola proprietaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, notificato il 14 febbraio 2025. La società restava intimata, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso. Ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso di aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 18 dicembre 2024, ma non aveva prodotto la relata di notifica nel fascicolo telematico. Tale produzione è invece prescritta, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.
Il Collegio ha escluso che potesse operare la c.d. “prova di resistenza”, che ricorre quando la notificazione del ricorso si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie, la notifica del ricorso era avvenuta il 14 febbraio 2025, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del 2 dicembre 2024, sicché non era possibile verificare comunque la tempestività dell’impugnazione.
La Corte ha inoltre precisato che il vizio è rilevabile d’ufficio e che la mancata eccezione del controricorrente non preclude la declaratoria di improcedibilità. Ha infine richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l’improcedibilità non contrasta con l’art. 6 CEDU, alla luce della sentenza della Corte EDU Patricolo e altri c. Italia, configurando una sanzione proporzionata all’esigenza di assicurare la rapida definizione del giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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