Inammissibilità dei motivi di ricorso per violazione delle regole ermeneutiche in materia di locazione abitativa (Cass. civ. Sez. 3 n. 1923 del 28.01.2026)
Esula dal sindacato di legittimità la censura che, lamentando la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, si risolva nella contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta dal giudice del merito; è inoltre inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che pretenda di introdurre questioni non dedotte nei gradi di merito.