Comodato, recesso del comodante e sorte della locazione conclusa dal comodatario (Cass. civ. Sez. 3 n. 1124 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di comodato, la facoltà concessa al comodatario di locare a terzi la cosa non implica di per sé la fissazione di un termine di durata del comodato, che può essere desunta solo da elementi contrattuali certi. Il rapporto di locazione concluso dal comodatario è risolutivamente condizionato alla permanenza della sua legittimazione a godere della cosa: sopravvenuto il recesso del comodante, il diritto del comodatario alla percezione dei frutti civili (canoni) cessa, e la locazione non può sopravvivere tra comodante e conduttore. La condotta di chi recede legittimamente dal comodato è esercizio di un diritto e non può fondare una domanda di risarcimento del danno aquiliano ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso quando le notifiche agli eredi eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. non siano corredate dagli avvisi di ricevimento della raccomandata, essendo onere del difensore chiedere la rimessione in termini e offrire la prova documentale di essersi tempestivamente attivato per ottenerne un duplicato.

Il Fatto

Nel 2015 la figlia convenne in giudizio il padre e il conduttore dell’immobile che il padre le aveva concesso in comodato senza termine, con facoltà di locarlo a terzi trattenendo i canoni. Dopo che il comodante ebbe comunicato il recesso e venduto l’immobile al conduttore, la comodataria chiese accertarsi l’inefficacia del recesso e della vendita e, in subordine, il risarcimento del danno per l’interruzione della “rendita” locatizia. Il Tribunale rigettò le domande, qualificando il contratto come comodato a tempo indeterminato e ritenendo legittimo il recesso sia ex art. 1810 cod. civ. sia per urgente e impreveduto bisogno del comodante. La Corte d’appello confermò. La comodataria ha proposto ricorso per cassazione, notificato anche agli eredi del comodante, deceduto nelle more.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in via preliminare, rilevando che le notifiche agli eredi, eseguite a norma dell’art. 140 cod. proc. civ., non erano corredate degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. In assenza di attività difensiva degli intimati e di produzione di tali avvisi, il ricorso non può essere esaminato, né è consentita la concessione di un termine per il deposito o la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ. L’unica via è la rimessione in termini, previa prova di essersi attivati presso l’amministrazione postale per ottenere un duplicato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 890/1982.

La Corte ha comunque esaminato i motivi, precisando che la loro sorte sarebbe stata comunque negativa. Il primo motivo, con cui si denunciava l’erronea qualificazione del contratto come comodato senza termine, è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività: la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi (assenza di termine e recesso per urgente bisogno); la seconda, non impugnata, era da sola idonea a sorreggere la decisione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito il principio per cui la facoltà di locare concessa al comodatario non attribuisce un diritto autonomo ai canoni, ma una mera facoltà di godimento. Il rapporto locativo è risolutivamente condizionato al venir meno della legittimazione del comodatario: una volta intervenuto il recesso del comodante e il rientro dell’immobile nella sua disponibilità, la locazione non può sopravvivere, né il conduttore può essere tenuto al pagamento del canone in favore dell’ex comodatario, essendosi il rapporto estinto per confusione allorché il conduttore divenne proprietario.

Il terzo motivo, relativo alla domanda risarcitoria, è stato ritenuto assorbito e comunque inammissibile per la sua incoerenza rispetto alla motivazione della sentenza d’appello, che aveva già dichiarato inammissibile per aspecificità l’analogo motivo di gravame. Nel merito, la Corte ha escluso ogni profilo di responsabilità aquiliana, osservando che chi agisce iure suo non lede alcuno: una condotta legittima, quale il recesso e la vendita, non può integrare gli estremi dell’illecito civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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