Corretta liquidazione delle spese se il compenso resta entro lo scaglione di valore indeterminabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 1369 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di correzione degli errori materiali ai sensi dell’art. 287 c.p.c. è esperibile esclusivamente per omissioni, errori materiali o errori di calcolo che non incidano sul contenuto della decisione e non si ripercuotano su altre statuizioni. Non è utilizzabile quando si deduce un vizio di giudizio, come l’erronea individuazione del valore della controversia o la mancata motivazione sul superamento dei massimi tariffari. In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione del compenso tra il minimo e il massimo del d.m. n. 55/2014, con il solo limite inderogabile dei valori minimi, è espressione del potere discrezionale del giudice, il quale, per le cause di valore indeterminabile, deve fare applicazione dello scaglione previsto dall’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55/2014. La liquidazione di un importo che rientri comunque nello scaglione corretto e sotto il valore massimo ivi previsto non costituisce errore materiale correggibile.

Il Fatto

Un avvocato, rimasto soccombente nel giudizio di legittimità definito dalla sentenza n. 34461/2023, proponeva ricorso ex art. 287 c.p.c. per la correzione dell’errore materiale. L’istante assumeva che la Corte, nel condannarlo al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, avesse liquidato i compensi sulla base di uno scaglione tariffario errato, superando i massimi previsti dal d.m. n. 55/2014 per il valore della controversia dichiarato nel ricorso per cassazione (tra 5.200,01 e 26.000,00 euro).

Chiedeva, pertanto, la riliquidazione delle somme in conformità ai parametri minimi. Le parti intimate non svolgevano difese e l’istante depositava memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il rimedio della correzione dell’errore materiale è esperibile solo quando la sentenza sia inficiata da un mero errore di calcolo o da un semplice lapsus, che non implichi un vizio logico di motivazione o la violazione di una norma giuridica. Nel caso di specie, la doglianza dell’istante non verteva su un errore di trascrizione o di conteggio, ma sull’assunta erronea individuazione del valore della controversia e sulla mancata motivazione in ordine al superamento dei massimi tariffari: si trattava, quindi, di un presunto errore di giudizio, non emendabile con la procedura speciale di correzione.

Nel merito, la Corte ha chiarito che il valore della causa relativa a una denuncia di nuova opera non è determinato dal valore economico dell’opera ma è correlato alla domanda. Quando si controverte sulla violazione delle norme sulle distanze legali, il valore va determinato ai sensi dell’art. 15, terzo comma, c.p.c., con riguardo al valore del fondo del convenuto quale fondo servente, senza che rilevi l’eventuale richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. In assenza di reddito dominicale o rendita catastale, la causa è di valore indeterminabile.

La Suprema Corte ha quindi richiamato la regola dell’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55/2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, citando il precedente dell’ordinanza n. 24076 del 2019 per il principio della vincolatività dello scaglione ai fini della liquidazione. Ha inoltre precisato che la dichiarazione di valore resa dal difensore nel ricorso non è vincolante, dovendo il giudice determinare autonomamente il valore della causa.

Applicando il corretto scaglione, i compensi avrebbero potuto oscillare tra un minimo di 3.418,00 euro e un massimo di 7.655,00 euro, con valore intermedio di 5.513,00 euro. Gli importi liquidati nella sentenza impugnata — 4.300,00 euro e 5.700,00 euro — si collocano quindi entro i limiti dello scaglione corretto, sotto il valore massimo. La Corte ne ha dedotto l’insussistenza di qualsiasi errore materiale o di calcolo, dichiarando l’istanza inammissibile.

Da ultimo, la Corte ha escluso la condanna dell’istante alle spese del procedimento di correzione, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una soccombente, e ha chiarito che non è dovuto il versamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di procedura di natura amministrativa e non giurisdizionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 15 c.p.c.

Tutte le 10 sentenze sull'art. 15 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *