Conto corrente e prescrizione: prova dell’apertura di credito e onere del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 3284 del 09.02.2025)
La banca che eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse è tenuta ad allegare la sola inerzia del correntista; è quest’ultimo a dover provare l’apertura di credito, con fatti acquisiti nei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ.