Qualificazione d’ufficio della domanda tra responsabilità per vizi e rovina (Cass. civ. Sez. II n. 3151 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 cod. civ. e 1669 cod. civ., a rafforzamento della tutela del committente. Ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, se le circostanze lo richiedono, a qualificare d’ufficio la domanda in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. L’errore nella qualificazione della domanda integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. L’art. 1669 cod. civ. configura inoltre un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale nella quale possono incorrere, in concorso con l’appaltatore, anche gli altri soggetti che, prestando la propria opera nell’esecuzione dei lavori, abbiano contribuito alla determinazione dei vizi.

Il Fatto

Un condominio ha convenuto davanti al Tribunale di Tivoli la società appaltatrice e il direttore dei lavori, chiedendo la declaratoria di inadempimento, la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento del danno, quantificato nel corrispettivo versato per le opere eseguite. La società ha eccepito la prescrizione e ha chiesto in via riconvenzionale il saldo del corrispettivo, chiamando in causa la propria compagnia assicurativa; il direttore dei lavori ha opposto l’esistenza di un giudicato formatosi in un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il proprio compenso.

Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale del condominio e quello incidentale della società. Ha però ritenuto che la domanda ex art. 1669 cod. civ., pur ammissibile, fosse indeterminata quanto all’allegazione, rigettandola. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il sesto motivo, che investe la qualificazione della domanda. Il giudice di appello, pur avendo riconosciuto la proponibilità della domanda ex art. 1669 cod. civ., l’ha respinta sul rilievo che il condominio non avrebbe specificato quali fossero i gravi vizi idonei a compromettere l’utilizzo del bene. Tale pronuncia è illegittima.

Dalla disamina dell’atto di citazione — consentita in ragione della natura processuale della doglianza — emerge che il condominio aveva allegato infiltrazioni umide estese a vari punti dell’edificio e al vano ascensore, con malfunzionamento e interruzione del servizio. Questi fatti imponevano di verificare se sussistessero i presupposti dell’art. 1669 cod. civ., non di liquidare la pretesa come generica.

La Corte richiama il principio, cui intende dare continuità, secondo cui i gravi difetti rilevanti ai sensi della norma consistono nelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione. Rilevano anche i vizi non totalmente impeditivi dell’uso che riguardino elementi secondari, come quelli relativi a impermeabilizzazioni e infiltrazioni, pur se incidenti su parti comuni (viene richiamata, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 7756 del 2017).

Da ciò deriva che non si poneva una questione di tempestività della domanda ex art. 1669 cod. civ., ma di esatta qualificazione della domanda sulla base dei fatti allegati. La sentenza, ritenendola indeterminata, è incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’accoglimento del sesto motivo assorbe i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, che saranno esaminati dal giudice del rinvio.

Connesso è il nono motivo. La Corte ribadisce che l’art. 1669 cod. civ. configura responsabilità extracontrattuale, nella quale può incorrere, in concorso con l’appaltatore, anche il direttore dei lavori. Poiché la domanda era stata erroneamente rigettata per indeterminatezza, il giudice di appello non ha esaminato l’incidenza del giudicato: quest’ultimo non copriva una domanda mai proposta nel precedente giudizio.

È invece infondato l’ottavo motivo. La disciplina dell’art. 1668 cod. civ. consente la risoluzione del contratto solo quando i difetti rendano l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione. La Corte d’appello ha accertato che le opere riguardavano l’intero stabile e che i difetti residui non ne determinavano l’inidoneità totale. È rigettato anche il decimo motivo, non sussistendo omissione di pronuncia: il motivo di appello era divenuto superfluo per superveniente carenza di interesse (assorbimento proprio).

È infine fondato il ricorso incidentale della società. Rigettata la risoluzione e chiesto il committente il risarcimento del danno, l’opera non essendo totalmente inutilizzabile, permane il credito dell’appaltatore per il corrispettivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

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