Spese del terzo chiamato a carico dell’attore soccombente per causalità (Cass. civ. Sez. II n. 1958 del 28.01.2025)
Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, rigettata la domanda principale, gravano sull’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata, per il criterio di causalità, salvo che l’iniziativa del chiamante sia palesemente arbitraria.