Azione di ingiustificato arricchimento esperibile dall’esecutore di lavori in caso di nullità del contratto d’appalto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9692 del 15.04.2026)
In caso di nullità del contratto d’appalto, l’esecutore dei lavori può agire direttamente nei confronti del committente ex art. 2041 cod. civ., a condizione che l’arricchimento sia effettivo e nei limiti di esso. L’assegnazione interna dei lavori da parte del consorzio alla consorziata non è idonea a fondare un’azione contrattuale.