Appalto: il vizio di motivazione sul corrispettivo non è sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 9685 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto costituisce un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., o per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., esclusa l’ipotesi di doppia conforme ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, mentre è inammissibile la censura che contesta la valutazione dell’esito probatorio, riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito. In caso di rigetto del ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. e la condanna della parte ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Il Fatto
Una cooperativa edile aveva convenuto in giudizio il proprietario di un immobile, chiedendone la condanna al pagamento del residuo corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti. Il committente si era difeso affermando l’avvenuto integrale pagamento dei lavori relativi al proprio negozio e la corresponsione delle quote per quelli condominiali. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda dell’impresa, riconoscendo dovuto un importo ridotto. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto il gravame del committente, ritenendo infondate le censure relative alla mancata prova dell’esecuzione dei lavori e alla determinazione del corrispettivo. Avverso tale sentenza il committente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: violazione delle regole di interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1363 e 1657 cod. civ.), violazione dell’art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione per la valorizzazione della consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente precisato che, alla luce di Cass. Sez. U. n. 9611 del 2024, la partecipazione del Consigliere Delegato, autore della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., non integra una ragione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La violazione dei canoni ermeneutici non può essere desunta dalla mera scelta di una delle possibili interpretazioni del testo negoziale, né consente alla parte soccombente di dolersi in sede di legittimità del mancato accoglimento della propria ricostruzione. Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto una diversa lettura della volontà contrattuale, senza individuare specificamente i criteri violati, così sollecitando un sindacato di merito non consentito. La presenza di una doppia conforme ha inoltre escluso ogni possibile sindacato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Sul secondo motivo, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è stata ritenuta non configurabile: essa ricorre solo in caso di attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. Non è invece denunciabile la valutazione con cui il giudice ha ritenuto assolto l’onere della prova, trattandosi di un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in Cassazione esclusivamente come vizio di motivazione. La Corte di merito aveva fondato il proprio convincimento non solo sulla consulenza tecnica d’ufficio, ma anche sulle dichiarazioni del direttore dei lavori, correttamente valutate come idonee a dimostrare l’effettiva esecuzione delle opere.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, la doppia conforme ha reso inutilizzabile il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Dall’altro, richiamando i principi di Cass. Sez. U. n. 20867/2020, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri officiosi del giudice e il suo esito, se riscontrato con le altre risultanze istruttorie, è legittimamente utilizzabile ai fini della decisione. Le scritture private prodotte non rivestono valore di prova legale, sicché la loro interpretazione non può essere limitativa del diritto al corrispettivo.
Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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