Sospensione necessaria tra cause connesse dinanzi allo stesso ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 5324 del 09.03.2026)
La sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. può essere disposta per pregiudizialità tecnico-giuridica tra domande, nonostante la mancata riunione, quando il diverso stato dei procedimenti ne preclude l’attrazione.