La presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi elettrici e l’onere probatorio del somministrato (Cass. civ. Sez. 3 n. 5154 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da presunzione semplice di veridicità. Ne consegue che il somministrante ha l’onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore, mentre il somministrato, per sottrarsi alla pretesa creditoria, deve dimostrare che l’anomalia nei consumi sia dovuta a cause a lui non imputabili, non evitabili con l’ordinaria diligenza. La mancata contestazione specifica dei dati di consumo, ex art. 115 c.p.c., determina la loro acquisizione ai fini della decisione e la conseguente dispensa del creditore dal relativo onere probatorio. Le valutazioni del giudice di merito in ordine all’attendibilità della documentazione prodotta, se sorrette da motivazione coerente e congrua, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
La società, cliente di una società fornitrice di energia elettrica, conveniva in giudizio il venditore contestando la legittimità di due fatture di conguaglio, relative al periodo tra il 2010 e il 2015. L’attrice assumeva che i conguagli si basavano su consumi meramente presunti, in violazione della regolazione di settore, e chiedeva la restituzione delle somme pagate e il risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo fondata la pretesa del fornitore. La società cliente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili. Le censure, pur articolate sotto il profilo della violazione di legge, sono state considerate come una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie e dei fatti di causa, attività preclusa al giudice di legittimità.
Nel confermare l’orientamento consolidato in materia di somministrazione di energia elettrica, la Corte ha ribadito che la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da presunzione semplice di veridicità. Il riparto dell’onere della prova è stato pertanto correttamente individuato dalla corte territoriale: il somministrante deve provare il credito e il corretto funzionamento del misuratore; il somministrato, per sottrarsi alla pretesa, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’anomalia nei consumi dipenda da cause a lui non imputabili e non evitabili con l’ordinaria diligenza (cfr. Cass., Sez. III, n. 512/2025 e Cass., Sez. III, n. 23699/2016 citate nel provvedimento).
La pronuncia impugnata aveva accertato che il fornitore aveva fornito adeguata prova del credito, attraverso il contratto, le fatture e le letture del distributore, acquisite anche in esito a un ordine di esibizione. La società cliente, invece, non aveva contestato specificamente né la somministrazione né i consumi fatturati, limitandosi a censurare la modalità di fatturazione “per acconti”. Tale condotta, in applicazione del principio di non contestazione, ha determinato la dispensa del creditore dall’onere di prova su quei fatti, ex art. 115 c.p.c.
La Corte ha infine valorizzato l’assenza di allegazioni da parte della società utente circa l’inaffidabilità delle rilevazioni, la mancata prospettazione di sproporzioni o incongruenze tra i consumi addebitati e il fabbisogno energetico della struttura. Alla luce di tali elementi, le doglianze sono state ricondotte a un non consentito riesame del merito.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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