Costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace regolata dall’art. 319 c.p.c., non dall’art. 165 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 2622 del 06.02.2026)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione dell’opponente davanti al giudice di pace è disciplinata dall’art. 319 c.p.c., che consente la costituzione fino all’udienza, e non dall’art. 165 c.p.c., sicché è erronea la declaratoria di improcedibilità per la mancata osservanza del termine di dieci giorni dalla notifica.