Improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 3 n. 2607 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., non è satisfatto dalla mera dichiarazione del ricorrente di intervenuta notificazione del provvedimento, la quale, in quanto manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere il correlativo onere di produrre la documentazione idonea a comprovarla. La sanzione è esclusa solo ove la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, non potendosi fare ricorso alla produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ. In ogni caso, il ricorso è procedibile se la notificazione dello stesso risulti perfezionata entro il termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, collegamento che assicura lo scopo di consentire al giudice dell’impugnazione di accertarne la tempestività.
Il Fatto
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la Regione e un Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal legittimo affidamento ingenerato in relazione alla costruzione di un parco eolico. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda nei confronti della Regione, ma la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo su parte della domanda, rigettando integralmente la pretesa risarcitoria.
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, deducendo due motivi. La Regione ha resistito con controricorso, mentre il Comune non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, richiamando il principio consolidato secondo cui l’onere di deposito della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., è preordinato a consentire il riscontro della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione. Tale verifica è funzionale alla tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale.
Nel caso di specie, la società ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 5 luglio 2023, ma non aveva depositato la copia notificata del provvedimento, né tale documentazione risultava acquisita agli atti dal controricorrente o tramite il fascicolo d’ufficio. La Corte ha evidenziato come la dichiarazione di avvenuta notificazione, quale fatto processuale, integri una manifestazione di autoresponsabilità che impone alla parte di subire le conseguenze di quanto dichiarato.
La Corte ha inoltre verificato che, nel caso concreto, il ricorso non risultava notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza: dal 4 luglio al 4 ottobre 2023 erano decorsi 61 giorni. Non sussistevano, pertanto, neppure le condizioni per ritenere il ricorso procedibile sulla base del collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso, come previsto dalla giurisprudenza successiva all’ordinanza n. 17066 del 2013.
Alla declaratoria di improcedibilità è conseguita la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.500, e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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