Addizionale provinciale all’accisa: il consumatore può agire in ripetizione contro il fornitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 2397 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, il quale potrà a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri la mancata compensazione delle spese di lite, rientrando tale facoltà nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica, chiedendo la condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale all’accisa per i consumi di un determinato periodo, in quanto indebitamente corrisposte. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava il fornitore alla restituzione dell’importo richiesto, oltre interessi e spese di lite. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello, che rigettava il gravame proposto dal fornitore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamando i principi espressi da una recente pronuncia e ribaditi da numerose successive decisioni, afferma che il consumatore finale è legittimato ad agire in ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia. Tale legittimazione discende dalla dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna istitutiva dell’addizionale per contrarietà al diritto UE, che comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Il fornitore, che ha ricevuto il pagamento a titolo di rivalsa, potrà a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato.
Quanto alla natura dell’addizionale, la Corte precisa che non rileva qualificarla come tributo autonomo o come mero incremento quantitativo dell’accisa, poiché il principio sopra richiamato opera in ogni caso. Il consumatore, avendo corrisposto una somma priva di causa giustificatrice a seguito della declaratoria di illegittimità, ha diritto alla restituzione nei confronti di chi l’ha ricevuta, nel rispetto del termine di prescrizione decennale.
La Corte ritiene infondati i motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa, sebbene con correzione della motivazione della sentenza impugnata. Essi vengono rigettati, in conformità al principio di diritto sopra enunciato, che il Collegio dichiara di condividere integralmente.
Il motivo relativo alla condanna alle spese di lite è invece dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la mancata compensazione delle spese costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità. La Corte, infine, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità, considerando la recente pronuncia della Corte costituzionale e l’univoco orientamento di legittimità sulla questione.
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Nota della Redazione
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