Ricorso per cassazione inammissibile per vizio di motivazione dopo doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 11311 del 29.04.2025)
Dopo la riforma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile avverso la sentenza d’appello che confermi le stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle premesse fattuali.