Il conflitto familiare legittima il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. (TAR Basilicata n. 102 del 10.03.2026)
Le situazioni di conflittualità familiare, anche in assenza di condanne penali, costituiscono idonea ragione per il divieto di detenzione di armi, in quanto il giudizio di affidabilità postula una prognosi sull’assenza di rischi di abuso.