Ottemperanza: onere di prova dell’Amministrazione e necessità di ulteriore istruttoria (TAR Abruzzo n. 329 del 22.06.2026)
In sede di giudizio di ottemperanza, spetta all’Amministrazione onerata dimostrare documentalmente l’avvenuta esecuzione del giudicato; il suo generico e non documentato asserito adempimento non è sufficiente, imponendo al Collegio la necessità di disporre ulteriori incombenti istruttori.