Ottemperanza: onere di prova dell’Amministrazione e necessità di ulteriore istruttoria (TAR Abruzzo n. 329 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione soccombente, la quale non può limitarsi ad una generica asserzione di adempimento, ma deve fornire una prova documentale dell’esecuzione. L’ordinanza istruttoria con cui il giudice dell’ottemperanza richiede il riscontro dell’avvenuto adempimento non è satisfattiva dell’interesse della parte ricorrente se l’Amministrazione non documenta quanto asserito. In presenza di una mera affermazione di ottemperanza non comprovata e della contestazione della ricorrente, il Tribunale deve disporre ulteriori incombenti istruttori per verificare l’effettivo adempimento del comando giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti una sentenza, la n. 9 dell’11 gennaio 2024, passata in giudicato, favorevole alle proprie ragioni. A fronte della mancata esecuzione del dictum giudiziale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la stessa ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo, in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione stessa alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, cod. proc. amm.
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, asserendo di aver dato esecuzione alla sentenza. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, aveva richiesto all’Amministrazione un riscontro documentale in merito all’asserito adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato una netta contraddizione tra le posizioni delle parti in causa. L’Amministrazione affermava di aver ottemperato alla sentenza, ma non ha provato in alcun modo la propria asserzione. La ricorrente, al contrario, sosteneva che nulla le era stato ancora corrisposto, contestando la mancata esecuzione del giudicato.
L’ordinanza istruttoria n. 165/2026, con cui il Tribunale aveva richiesto chiarimenti, era stata riscontrata dall’Amministrazione solo in modo parziale e non documentale. Tale riscontro è stato ritenuto dal Collegio inidoneo a comprovare l’avvenuta ottemperanza. La generica affermazione di adempimento, non supportata da alcun elemento probatorio, non poteva essere considerata satisfattiva dell’obbligo di eseguire il giudicato.
In questo contesto, il Tribunale ha ritenuto necessario disporre ulteriori incombenti istruttori. Ha pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di depositare, nel termine di venti giorni, una documentata relazione a comprova dell’avvenuta ottemperanza, fissando per il seguito della trattazione la camera di consiglio del 13 novembre 2026.
L’ordinanza in commento è espressione del principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell’esecuzione del giudicato non può basarsi sulla mera parola dell’Amministrazione, ma richiede un’istruttoria adeguata. Il giudice, ove ravvisi un contrasto tra le allegazioni delle parti, ha il dovere di approfondire l’accertamento, anche disponendo ulteriori verifiche, al fine di garantire l’effettività della tutela e la corretta attuazione del comando giudiziale.
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Nota della Redazione
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