Applicazione ISEE ordinario per prestazioni socio-assistenziali (TAR Abruzzo n. 337 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni erogate a favore di persone con disabilità grave in attuazione della legge n. 112/2016, consistenti nell’accoglienza in un gruppo-appartamento volto a potenziare l’autonomia personale al di fuori del nucleo familiare, hanno carattere esclusivamente socio-assistenziale ed educativo. Esse non sono sussumibili nelle prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 1, comma 1, lett. f), d.P.C.M. n. 159/2013, per le quali è obbligatorio il ricorso all’ISEE socio-sanitario. Ne consegue che l’Amministrazione comunale applica correttamente l’ISEE ordinario quale parametro di accesso alla compartecipazione alla spesa per i progetti “Dopo di Noi”. La natura delle prestazioni si determina in base alle attività concretamente svolte in favore del beneficiario, come risultanti dal contratto e dal progetto individualizzato, e non già in base allo statuto dell’ente erogatore o alla qualifica professionale del personale impiegato.
Il Fatto
Il tutore di una persona con disabilità grave, accolta in una casa-famiglia dell’Anffas di Lanciano nell’ambito di un progetto “Dopo di Noi” di cui alla legge n. 112/2016, impugnava la delibera con cui il Comune aveva approvato, in via sperimentale, la tabella di contribuzione dell’Ambito 11 Frentano all’Azione A1) “Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare”. Ricorreva, altresì, contro la nota con cui l’Ente aveva comunicato la cessazione della compartecipazione alla retta, per il superamento della soglia massima di ISEE ordinario prevista dalla delibera, nonché contro l’Avviso pubblico nella parte in cui richiedeva, ai fini dell’assegnazione del contributo, l’ISEE ordinario in luogo di quello socio-sanitario.
Il ricorrente lamentava l’illegittimità degli atti per violazione dell’art. 1, comma 1, lett. f), d.P.C.M. n. 159/2013 e dei principi costituzionali, sostenendo che le prestazioni rese dall’Anffs avessero natura socio-sanitaria, con conseguente obbligo di applicare il più favorevole ISEE socio-sanitario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, prescindendo dall’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune per ragioni di economia processuale, ha esaminato nel merito la questione della natura delle prestazioni erogate all’ospite. Ha richiamato la finalità della legge n. 112/2016, diretta a favorire il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità grave tramite percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in contesti che riproducano le condizioni della casa familiare.
Dall’esame del contratto siglato con l’Anffas Lanciano e del progetto individualizzato, il Collegio ha desunto che le prestazioni consistono in supporto socio-assistenziale ed educativo al fine di potenziare le autonomie della persona: assistenza alla persona con personale qualificato, affiancamento nell’auto-somministrazione di farmaci, sostegno nell’apprendimento delle autonomie domestiche e partecipazione ad attività ricreative.
La Corte ha concluso che nessuna delle attività descritte è riconducibile alle prestazioni socio-sanitarie per cui l’art. 6 del d.P.C.M. n. 159/2013 prevede l’ISEE ristretto. Ha escluso che la disciplina regionale richiamata dal ricorrente, avente carattere speciale, potesse essere estesa alla fattispecie. Ha altresì precisato che la presenza di operatori socio-sanitari o l’ampio statuto dell’ente erogatore non assumono rilievo, poiché ciò che conta sono le attività concretamente svolte sulla base del contratto e del progetto individuale.
Alla luce di tali considerazioni, la delibera impugnata ha correttamente applicato l’ISEE ordinario ai fini della compartecipazione comunale. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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