Sospensione dell’efficacia del nulla osta per i Paesi a rischio: non è silenzio-inadempimento la pendenza delle verifiche speciali (TAR Puglia n. 199 del 12.02.2026)
L’inerzia censurabile ex art. 117 c.p.a. presuppone l’assenza di un obbligo specifico di provvedere e la perdurante inerzia dell’amministrazione al momento della pronuncia. La sospensione dell’efficacia dei nulla osta, ex art. 3 d.l. n. 145/2024, configura una disciplina speciale che esclude l’obbligo di provvedere nei termini ordinari.