Termine perentorio di trasmissione del contratto di soggiorno e archiviazione dell’istanza (TAR Puglia n. 882 del 11.07.2026)
La mancata trasmissione telematica del contratto di soggiorno entro quindici giorni dalla richiesta dello Sportello Unico per l’Immigrazione è causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e legittima l’archiviazione dell’istanza, trattandosi di termine perentorio la cui inutile scadenza rende il provvedimento vincolato e non esige preavviso di rigetto.