Deposito documentale ex art. 46 c.p.a. e acquisizione istruttoria nel giudizio sul PUG (TAR Puglia n. 880 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’onere ex art. 46, comma 2, c.p.a. impone all’Amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, anche quando l’impugnazione riguardi uno strumento urbanistico complesso quale il PUG. L’omesso deposito degli elaborati essenziali, quali le NTA, la relazione generale e le tavole grafiche, legittima il giudice a ordinare l’esibizione, assegnando un termine perentorio, senza che ciò determini decadenza o improcedibilità del ricorso. L’acquisizione di una relazione tecnica sulle dedotte discrasie tra parte normativa e parte grafica dello strumento pianificatorio costituisce misura istruttoria funzionale alla completa cognizione della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di aree ricomprese nel comparto “Città Giardino”, impugnava la delibera di adozione del PUG del Comune di Margherita di Savoia, deducendo una serie di discrasie tra la disciplina contenuta nelle NTA e la rappresentazione cartografica, con particolare riferimento alla classificazione di alcune aree della lottizzazione, approvata nel 1977, erroneamente inserite in zona CUP.C.RE anziché CUP.P.CG.

Con motivi aggiunti, l’impugnazione era estesa alla delibera di riadozione del PUG e alla delibera di Giunta regionale di attestazione di compatibilità con prescrizioni, nonché agli atti del procedimento di formazione del piano. Si costituivano il Comune e la società controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che, quanto al ricorso introduttivo, non risultano depositati in giudizio numerosi atti oggetto di impugnazione e attinenti al PUG, tra cui le Norme Tecniche di Attuazione, la relazione generale e le tavole grafiche. Da qui l’applicazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a., che obbliga l’Amministrazione a produrre il provvedimento impugnato e gli atti in base ai quali l’atto è stato emanato.

Il Collegio ritiene necessario acquisire dal Comune una puntuale relazione sia sulle discrasie tra parte normativa e parte grafica dello strumento pianificatorio, sia sullo stato di avanzamento dell’iter di formazione del PUG, come scandito dall’art. 11 della l.r. Puglia n. 20/2001.

L’ordinanza dispone quindi il deposito documentale nel termine di sessanta giorni e l’acquisizione della relazione nel termine di novanta giorni, rinviando il prosieguo all’udienza pubblica del 29 giugno 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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