Cessata materia del contendere per accesso soddisfatto dopo il deposito degli atti (TAR Puglia n. 1088 del 20.07.2026)
Il silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di accesso viene superato dal successivo riscontro e dal deposito in giudizio degli atti richiesti: il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.