Cessata materia del contendere per accesso soddisfatto dopo il deposito degli atti (TAR Puglia n. 1088 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di accesso agli atti è soddisfatto quando l’amministrazione, ancorché tardivamente, riscontra l’istanza e la documentazione richiesta viene comunque depositata in giudizio. In tal caso, venendo meno l’interesse della parte ricorrente alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, trattandosi di esito che non presuppone l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa azionata. La peculiarità della vicenda, in considerazione delle modalità con cui l’amministrazione ha dato riscontro all’istanza, può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una pensione di categoria, aveva presentato all’INPS un’istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia della comunicazione di indebito e del relativo modello riepilogativo, al fine di comprendere le ragioni del debito contestato. L’istituto previdenziale non aveva riscontrato l’istanza nel termine di legge, sicché la parte interessata aveva agito dinanzi al TAR per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per la condanna all’ostensione della documentazione richiesta.

Costituendosi in giudizio, l’INPS aveva rappresentato di aver nel frattempo riscontrato l’istanza di accesso, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Gli atti oggetto dell’istanza erano stati inoltre depositati in giudizio dall’istituto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato come l’istanza di accesso fosse stata riscontrata dall’amministrazione in data successiva alla proposizione del ricorso e come gli atti richiesti fossero stati comunque depositati in giudizio. Tale circostanza ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della controversia.

In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato gli atti o i comportamenti idonei a soddisfare pienamente l’interesse della parte ricorrente. La declaratoria non implica alcun accertamento sulla legittimità o meno della condotta tenuta dall’amministrazione, ma si limita a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di compensarle tra le parti, valorizzando la peculiarità della vicenda esaminata. La ricorrente aveva infatti agito a fronte di un silenzio dell’amministrazione, mentre quest’ultima aveva fornito riscontro solo dopo la proposizione del ricorso: la particolarità della fattispecie ha pertanto indotto il giudice a non porre alcun carico economico a carico della parte soccombente in senso sostanziale.

Il ricorso è stato conseguentemente definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese compensate e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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