Accesso ai documenti pensionistici e cessazione materia del contendere (TAR Puglia n. 1087 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso ai documenti previdenziali proposta avverso il silenzio dell’INPS deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, anche in corso di giudizio, abbia reso disponibile la documentazione richiesta, mediante riscontro all’istanza ovvero mediante deposito in giudizio degli atti oggetto di ostensione. L’avvenuto soddisfacimento della pretesa ostensiva fa venire meno l’interesse alla decisione, senza che rilevi l’eventuale contestazione sulla completezza della documentazione esibita, ove il ricorrente non abbia specificamente individuato gli atti che assume ancora mancanti. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda e del comportamento processuale delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, presentava all’INPS un’istanza di accesso agli atti volta ad ottenere l’estratto contributivo analitico (UNICARPE o modello Retr. Pens.) e il modello TE08, al fine di verificare le retribuzioni effettive e figurative considerate per il calcolo della pensione in pagamento e il sistema di calcolo applicato. Avverso il silenzio serbato dall’Istituto, agiva dinanzi al TAR chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna all’esibizione dei documenti.

L’INPS si costituiva in giudizio, eccependo l’infondatezza della pretesa, avendo già fornito i chiarimenti con i relativi allegati alla data del 06.11.2014 e successivamente riscontrato l’istanza di accesso con nota del 02.07.2026. L’Istituto depositava comunque in giudizio la documentazione oggetto dell’istanza, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, essendo stata soddisfatta per quanto in atti la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, non residua interesse alla decisione nel merito. L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, applicato anche in materia di accesso ai documenti previdenziali, impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione abbia reso disponibile la documentazione richiesta, indipendentemente dalla circostanza che l’ostensione sia avvenuta in data successiva alla proposizione del ricorso.

Quanto alla dedotta non esaustività dell’esibizione, la difesa del ricorrente non ha individuato specificamente i documenti che assumeva ancora mancanti: tale carenza argomentativa non consente al giudice di verificare l’effettiva incompletezza della documentazione prodotta e preclude l’accoglimento della domanda.

La peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla risalenza del rapporto pensionistico e dalla prassi applicata dall’INPS all’epoca della liquidazione, integra le giustificate ragioni che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., consentono di compensare tra le parti le spese di lite.

Il ricorso è pertanto definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *