Recupero di contributi pubblici e riparto di giurisdizione: spetta al giudice ordinario la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione (TAR Puglia n. 187 del 10.02.2026)
Il TAR Puglia dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla ripetizione di contributi pubblici, qualora la contestazione concerna la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e gli inadempimenti del beneficiario, con conseguente devoluzione della questione al giudice ordinario.