La diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi è devoluta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 172 del 07.02.2026)
La controversia relativa al provvedimento con cui l’ente proprietario della strada ordina la rimozione di un impianto pubblicitario ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, del codice della strada è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di fattispecie correlata alle sanzioni amministrative e di mera applicazione di disposizioni legislative.