Il pericolo meramente patrimoniale non basta per la cautela contro l’ordinanza sindacale di messa in sicurezza (TAR Puglia n. 84 del 02.03.2026)
In sede cautelare, il pregiudizio derivante da un’ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza di un immobile degradato ha natura meramente patrimoniale, non integrando i requisiti di gravità e irreparabilità. La sospensiva può protrarre il pericolo per la collettività, prevalendo l’interesse pubblico alla sicurezza.