Carenza di periculum in mora per pregiudizio patrimoniale da ordinanza contingibile e urgente (TAR Puglia n. 83 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta avverso un’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 per la messa in sicurezza di un immobile in stato di degrado, il requisito del periculum in mora non può ritenersi integrato quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente abbia natura meramente patrimoniale e gli interventi ordinati risultino sostanzialmente vantaggiosi per il destinatario del provvedimento. In tale evenienza, la cautela richiesta difetta dei connotati di gravità e irreparabilità, e il bilanciamento degli interessi contrapposti impone di privilegiare l’esigenza di non protrarre una situazione di pericolo per la collettività. La natura eccezionale dell’ordinanza contingibile e urgente rende recessiva la tutela patrimoniale dell’istante rispetto all’interesse pubblico alla incolumità e all’igiene pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in stato di degrado, impugnava l’ordinanza sindacale con la quale il Comune aveva disposto — in via contingibile e urgente — gli interventi di messa in sicurezza e ripristino igienico-sanitario dell’immobile, notificata a mezzo Ufficio Messi. Con il ricorso veniva chiesta l’annullamento del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia, con riserva di azione risarcitoria ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 104/2010. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, esaminata la domanda cautelare, ne rilevava la carenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm.. In particolare, la fattispecie non presentava i connotati del periculum in mora, atteso che il danno censurato dal ricorrente risultava di natura squisitamente patrimoniale, non assumendo i caratteri di gravità e irreparabilità richiesti dalla fase incidentale.

I giudici evidenziavano come gli interventi di messa in sicurezza fossero sostanzialmente eseguiti a vantaggio del medesimo ricorrente, quale proprietario dell’immobile, con la conseguenza che l’istanza non appariva assistita da un pregiudizio concreto e attuale che ne giustificasse l’accoglimento. Alla stregua del bilanciamento dei contrapposti interessi, l’eventuale sospensione del provvedimento impugnato avrebbe potuto differire sine die una situazione di pericolo per la collettività, esigenza che costituisce il fondamento stesso dell’ordinanza contingibile e urgente.

La natura dei fatti e la peculiarità della controversia inducevano infine il Tribunale a compensare integralmente le spese della fase cautelare, riconoscendo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di equità. Il Collegio disponeva, inoltre, l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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