Sospensione ex art. 21-quater della l. n. 241/1990 e interesse risarcitorio in caso di sopravvenuta improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 267 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo adottata ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990 non integra una fattispecie di annullamento d’ufficio, sicché non richiede il rispetto del termine di cui all’art. 21-nonies né la c.d. motivazione rafforzata sull’interesse pubblico. È sufficiente che la sospensione sia temporalmente delimitata in ragione di gravi ragioni e sia funzionale alla salvaguardia del substrato fattuale su cui incide l’atto. La sopravvenuta adozione, d’ufficio, della variante allo strumento urbanistico esecutivo determina la improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, non residuando interesse alla decisione; l’esame del merito può essere comunque compiuto ai soli fini della valutazione dell’istanza risarcitoria proposta ex art. 34 c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva disposto la sospensione dell’efficacia della deliberazione di approvazione di un piano di lottizzazione, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, per un periodo di 240 giorni. La misura era preordinata all’espletamento di una procedura di variante al piano, necessaria per recepire le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza in sede di autorizzazione paesaggistica e per consentire le verifiche in materia di V.A.S. In corso di giudizio, il Comune approvava definitivamente la variante d’ufficio, rilevando la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. La società insisteva invece nell’accertamento dell’illegittimità dell’atto, ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato la improcedibilità del ricorso, ritenendo che l’approvazione della variante d’ufficio avesse integralmente realizzato le finalità cui la sospensione era preordinata, eliminando ogni residuo interesse della ricorrente alla pronuncia. Il solo interesse alla tutela risarcitoria ha tuttavia indotto il Tribunale a esaminare comunque le censure sollevate, pur se la domanda non era stata formalmente riproposta.

Nel merito, la Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di atti presupposti, ma ha ritenuto infondate le doglianze. Con riferimento al primo motivo, ha accertato che l’argomento era stato iscritto all’ordine del giorno fin dalla prima convocazione, rendendo legittima l’approvazione nella seconda convocazione con il relativo quorum.

Quanto alla qualificazione dell’atto impugnato, il Tribunale ha escluso che la delibera integrasse un’ipotesi di autotutela demolitoria ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, configurandosi invece come una misura di sospensione ai sensi dell’art. 21-quater della medesima legge. Ne deriva che non era richiesto il rispetto del termine di 18 mesi né la motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, essendo sufficiente la sussistenza di gravi ragioni e la previsione di un termine di durata ragionevole. Il Collegio ha altresì ritenuto congruamente motivato il provvedimento, richiamando la giurisprudenza di Cons. Stato, sez. III, 28/03/2019, n. 2075.

Da ultimo, la Corte ha respinto la censura relativa all’insussistenza dei presupposti per la variante, rilevando che il raffronto tra le planimetrie versate in giudizio dimostrava un significativo mutamento della configurazione planovolumetrica dei lotti, tale da richiedere l’adeguamento dello strumento urbanistico. Dichiarato il ricorso improcedibile per la sopravvenuta carenza d’interesse, le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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