Diritto di accesso e inesistenza materiale del documento: l’accesso impossibile preclude l’accoglimento (TAR Puglia n. 440 del 09.04.2026)
È respinta l’azione di accesso ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 qualora l’amministrazione dichiari l’inesistenza materiale della documentazione richiesta: l’esistenza del documento è presupposto logico del diritto ostensivo e la sua prova grava sul richiedente, che non può supplire con mere congetture.