Il vincolo di destinazione a servizi sociali rende il bene patrimonio indisponibile e legittima l’ingiunzione di sgombero (TAR Puglia n. 439 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce bene patrimoniale indisponibile l’immobile acquisito al patrimonio di un comune con vincolo di destinazione a servizi sociali, impresso con atto amministrativo mai revocato. Tale vincolo integra la volontà del titolare del diritto reale pubblico di destinare il bene a un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ., e legittima l’esercizio del potere autoritativo di autotutela possessoria mediante ingiunzione di sgombero. La mancata effettiva destinazione del bene al servizio non osta al potere di recupero quando l’occupazione sia antecedente e continuata, e il rapporto locatizio sia già cessato per effetto di sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente, conduttore di un immobile di proprietà comunale facente parte del complesso di un’ex I.P.A.B., impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto lo sgombero del bene, qualificato come patrimonio indisponibile per effetto del vincolo di destinazione a servizi sociali. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la mancata effettiva destinazione del bene a pubblico servizio e chiedeva il risarcimento del danno.
Il rapporto di locazione era già stato dichiarato cessato dal Tribunale di Bari, con condanna del ricorrente al rilascio, e successivamente l’immobile era stato rilasciato in esecuzione forzata. Il Comune eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto il rilascio dell’immobile e non avendo il ricorrente formulato osservazioni avverse alla relativa eccezione comunale. La domanda risarcitoria è stata invece delibata nel merito e respinta per assenza di prova del danno, onere gravante sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non surrogabile da una consulenza tecnica d’ufficio.
Nel merito, il Collegio ha affermato che l’ingiunzione di sgombero risulta legittima in quanto l’immobile è un bene patrimoniale indisponibile. Il vincolo di destinazione ai servizi sociali, imposto dal decreto assessorile regionale del 1990 e mai revocato, costituisce la manifestazione di volontà del titolare del diritto reale pubblico di destinare il bene al servizio.
La Corte ha chiarito che non rileva la dedotta mancata effettiva destinazione del bene al pubblico servizio, in quanto ciò era dovuto proprio alla continuata e ingiustificata detenzione del bene da parte del ricorrente, già in atto al momento dell’acquisizione. Il vincolo di destinazione, quindi, permane e non può ritenersi eliso dalla condotta dell’occupante.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda.
Nota della Redazione
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