Ripetizione di indebito bancario: il correntista che allega la stipula scritta del contratto senza clausole deve produrlo (Cass. civ. Sez. 1 n. 2548 del 05.02.2026)
In tema di ripetizione di indebito, se il correntista sostiene che il contratto scritto non recava clausole sugli interessi e sulle spese, è lui a dover produrre il documento, mentre l’onere della banca scatta solo se si allega la stipula verbale del negozio.