La motivazione integrativa d’ufficio in appello non viola il contraddittorio, ma il motivo è inammissibile se reitera il contratto monofirma (Cass. civ. Sez. 1 n. 2536 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che conferma la sentenza di primo grado può, anche d’ufficio, sostituirne o integrarne la motivazione, senza violare il principio del contraddittorio, a condizione che la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e rientri nei limiti del devolutum risultante dall’atto di appello, e che la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso che riproponga la questione della validità del c.d. contratto monofirma in materia di contratti bancari, principio già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente e il fideiussore proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di finanziamento. Il tribunale rigettava l’opposizione e la corte d’appello respingeva il gravame. I soccombenti ricorrevano per cassazione deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che il primo motivo è infondato. Il giudice d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può legittimamente sostituire la motivazione, anche d’ufficio, purché la diversa argomentazione trovi fondamento nelle risultanze acquisite e resti nei limiti del devolutum. Nel caso di specie, la corte territoriale ha operato entro tali limiti, utilizzando elementi istruttori ritualmente acquisiti, senza che risulti che il primo giudice avesse valutato detti elementi come inidonei, limitandosi a non considerarli.

Quanto al secondo mezzo, la Corte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ..

La validità del contratto monofirma nei contratti bancari, soggetti alla disciplina dell’art. 117 T.u.b., costituisce principio consolidato, ribadito da numerose pronunce di legittimità, come Cass. n. 14243 del 2018, Cass. n. 14646 del 2018 e Cass. n. 28500 del 2023. La questione sollevata dai ricorrenti si pone, pertanto, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale già affermato.

Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 117 TUB

Tutte le 174 sentenze sull'art. 117 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *