La valutazione della clausola sulla capitalizzazione trimestrale è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 20358 del 17.06.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la valutazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza e validità delle clausole contrattuali in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimo scoperto, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito.