Intermediario escluso dal concorso di colpa se il cliente consegna assegni in bianco al promotore (Cass. civ. Sez. 1 n. 20280 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario finanziario non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, la semplice allegazione che il cliente abbia consegnato al promotore somme di cui quest’ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle legittime, né può addurre tale fatto come concausa del danno ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. Le disposizioni regolamentari Consob, anche se inserite nel contratto sottoscritto dal cliente, pongono obblighi di comportamento solo a carico del promotore e non si traducono in un onere di diligenza del risparmiatore, salvo che la condotta dell’investitore presenti connotati di collusione o di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Il Fatto
Il cliente aveva convenuto in giudizio il promotore finanziario, la banca mandante e la società incorporante, chiedendo il risarcimento dei danni per gli illeciti compiuti dal promotore che, abusando del rapporto di fiducia, si era fatto consegnare assegni in bianco e li aveva distratti. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la banca e il promotore. La Corte d’Appello, confermando la decisione, aveva escluso il concorso di colpa del cliente ex art. 1227 c.c.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 1227 c.c., sostenendo che il cliente, emettendo nove assegni in bianco dal 2009 al 2010 per complessivi euro 418.000,00, avesse violato l’art. 49, comma 5, D.lgs. 231/2007, che impone l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità per assegni di importo superiore a mille euro. La banca deduceva inoltre che le rendicontazioni periodiche non davano evidenza degli investimenti e che il cliente, non nuovo a operazioni con il gruppo, doveva essere consapevole dell’anomalia della condotta.
La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito conforme ai propri consolidati indirizzi. Ha richiamato il principio per cui l’intermediario non può addossare al cliente l’inosservanza degli obblighi regolamentari, che gravano esclusivamente sul promotore a tutela dell’interesse del risparmiatore. La consegna di assegni in bianco, con il nome del prenditore non indicato, non integra colpa del danneggiato, salvo che la sua condotta presenti connotati di collusione o di consapevole e fattiva acquiescenza.
La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, gli assegni erano stati restituiti falsamente compilati con l’indicazione della SICAV, circostanza che aveva rafforzato l’affidamento del cliente sulla correttezza del promotore. Ha inoltre escluso che la mancata contestazione delle rendicontazioni potesse essere valutata, poiché tale circostanza non era stata accertata nel merito e la doppia conforme precludeva la doglianza sotto il profilo del vizio motivazionale.
Infine, la Corte ha valorizzato l’accertamento del giudice di merito circa l’omesso esercizio, per lungo tempo, dei doveri di controllo e vigilanza della banca sul promotore. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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