Deroga pattizia all’art. 1957 c.c. valida nella fideiussione a prima richiesta e natura non vessatoria (Cass. civ. Sez. 1 n. 20355 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contenuta in una fideiussione che deroga al disposto dell’art. 1957 cod. civ., rinunciando preventivamente al termine decadenziale, non ha natura vessatoria ed è validamente stipulata, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti. Nella fideiussione a prima richiesta, l’eventuale rinvio pattizio alla decadenza di cui all’art. 1957, primo comma, cod. civ. deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale ivi indicato, sicché è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è limitato al vizio attinente all’esistenza della motivazione, che si esaurisce nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, con esclusione del difetto di sufficienza.
Il Fatto
I fideiussori di una società, i quali avevano garantito l’esposizione debitoria di quest’ultima nei confronti di una banca in forza di un contratto di fideiussione stipulato il 15 giugno 2012, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore. Gli opponenti eccepivano la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ., assumendo la propria qualità di consumatori, e deducevano la decadenza della banca dalla garanzia per non avere agito nel termine semestrale nei confronti della debitrice principale, la cui posizione era stata risolta fin dal 2014.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte di appello confermava la decisione, escludendo la qualifica di consumatori in capo ai garanti e ritenendo la comunicazione stragiudiziale di risoluzione del mutuo idonea a evitare la decadenza. Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti contestavano l’esclusione della loro qualifica di consumatori, e li ha dichiarati inammissibili. Le censure, pur lamentando una carenza motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha ricordato che il sindacato sulla motivazione è oggi circoscritto al “minimo costituzionale”, non essendo più denunciabile il semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà della stessa.
Con riferimento al primo motivo, relativo alla produzione in appello di documenti che si assumevano preclusi, la Suprema Corte ha precisato che la valutazione in ordine alla formazione del documento in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie costituisce un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e, ove motivato, insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al quinto motivo, concernente la violazione dell’art. 1957 cod. civ., la Corte ha ritenuto errato il presupposto di partenza dei ricorrenti, ossia la presunta vessatorietà della clausola derogatoria del termine di decadenza. Il collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, cui ha dichiarato di aderire, secondo cui la decadenza può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e priva di natura vessatoria. La conseguenza è che la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento è sufficiente ad evitare la decadenza nelle fideiussioni a prima richiesta, senza necessità di proporre una domanda giudiziale nel termine semestrale.
Alla luce di tali considerazioni, non essendovi dubbio che nel caso di specie l’art. 1957 cod. civ. fosse stato derogato dalle condizioni della fideiussione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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