Concordato preventivo: il liquidatore giudiziale non ha legittimazione passiva nelle controversie sul passivo e l’assenza della parte sostanziale comporta la cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. 1 n. 6671 del 20.03.2026)
In tema di concordato preventivo, il liquidatore giudiziale non è legitimato ad causam nelle controversie relative al passivo. La sentenza pronunciata nei suoi confronti, in assenza della parte sostanziale, è inutiliter data e va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.