Onere del debitore di provare i requisiti dimensionali di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. 1 n. 6653 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il debitore che impugna la sentenza di assoggettamento alla liquidazione giudiziale ha l’onere di provare la sussistenza dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., ossia il mancato superamento delle soglie di ricavi e debiti che escludono la sua assoggettabilità alla procedura concorsuale. Per assolvere a tale onere, il debitore non è tenuto esclusivamente al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ben potendo fornire la prova anche con strumenti alternativi, quali le scritture contabili o qualunque altro documento idoneo a offrire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell’impresa. L’accertamento circa l’idoneità della documentazione prodotta è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Il regime fiscale di contabilità semplificata o forfettaria non incide sugli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili.
Il Fatto
Il tribunale di Velletri aveva assoggettato il ricorrente, imprenditore individuale, a liquidazione giudiziale con sentenza del 25/7/2023. La corte d’appello di Roma aveva rigettato il reclamo proposto dall’imprenditore, ritenendo che lo stesso non avesse dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali dell’impresa minore, essendosi limitato a depositare i modelli fiscali (modello PF) per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022, dai quali tuttavia non era possibile desumere alcun dato sui ricavi lordi e sull’indebitamento complessivo. Avverso tale sentenza, l’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la corte territoriale aveva omesso di considerare la sua qualità di piccolo imprenditore e che il deposito del solo quadro LM trovava giustificazione nel regime forfettario di contabilità adottato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che, ai fini della dichiarazione di fallimento come della liquidazione giudiziale, l’art. 1, comma 2, l.fall., nel testo novellato, e l’art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i. richiedono il superamento di alcune soglie dimensionali, con esclusione del criterio qualitativo del piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c. L’onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali grava sul debitore che ne invoca l’esclusione, secondo la regola di cui all’art. 121 c.c.i.i.
La Corte ha chiarito che il debitore può fornire la prova degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci, che non costituiscono prova legale, avvalendosi delle scritture contabili o di qualsivoglia documento idoneo a rappresentare la situazione economica e patrimoniale dell’impresa. La valutazione di tali documenti è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può legittimamente ritenere non assolto l’onere in caso di documentazione insufficiente.
La Corte ha inoltre precisato che il regime fiscale di contabilità semplificata, previsto dall’art. 18 d.P.R. n. 600/1973, non incide sul regime civilistico: tutti gli imprenditori commerciali, salvo eccezioni, sono comunque tenuti alla redazione del bilancio e alla tenuta delle scritture contabili ai sensi degli artt. 2214 e 2217 c.c.
In via preliminare, la Corte ha rilevato che il ricorso era comunque inammissibile per intervenuta decadenza: la sentenza d’appello risultava notificata il 5/6/2024 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 29/7/2024, ben oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 51, commi 12 e 13, c.c.i.i. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c. in favore della controparte e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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