Revocatoria fallimentare della donazione, minimi tabellari inderogabili nella liquidazione delle spese (Cass. civ. Sez. 1 n. 6605 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, la legittimazione di questi si sostituisce a quella di ciascun creditore concorsuale, con la conseguenza che è sufficiente che anche solo uno dei creditori ammessi al passivo fosse già titolare di un credito sorto anteriormente all’atto di disposizione, non essendo necessario che tutti i crediti ammessi siano preesistenti. Nell’azione esperita dal curatore, grava su quest’ultimo l’onere di provare l’inconsistenza del patrimonio residuo del debitore, mentre nel caso di azione promossa dal singolo creditore è il debitore a dover provare, quale fatto impeditivo, che la consistenza patrimoniale residua esclude il pregiudizio. In materia di spese di lite, i minimi tabellari previsti dal d.m. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa sono inderogabili, e la loro violazione è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il giudice è comunque tenuto ad accertare il valore della causa a prescindere dalle dichiarazioni delle parti.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario aveva proposto azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 e ss. c.c., chiedendo fosse dichiarata inefficace la donazione della nuda proprietà di alcuni immobili compiuta dal socio in favore della moglie e del figlio. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Firenze aveva rigettato il gravame dei donatari, i quali avevano quindi proposto ricorso per cassazione in due motivi, mentre il fallimento aveva proposto ricorso incidentale concernente la sola liquidazione delle spese del giudizio d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con cui si denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 66 legge fall.: i ricorrenti non avevano indicato la domanda o l’eccezione su cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata, lamentando in realtà una mera carenza di motivazione su un argomento difensivo. Ha inoltre chiarito che, in tema di legittimazione del curatore, è sufficiente che anche solo uno dei creditori ammessi al passivo fosse nelle condizioni di esercitare l’azione revocatoria, non occorrendo che tutti i crediti risultassero anteriori alla donazione; i precedenti citati dagli stessi ricorrenti confermavano tale principio, rendendo il motivo inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il secondo motivo, incentrato sulla mancata prova del pregiudizio e dell’insufficienza del patrimonio residuo, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la corte d’appello non si era discostata dal principio per cui, nell’azione esperita dal curatore, è questi a dover provare l’inconsistenza del patrimonio residuo; l’accertamento compiuto nel merito, basato sulla prova che la società non disponeva di risorse sufficienti a garantire tutti i creditori, era stato condotto in conformità a tale regola, sicché la critica si risolveva in un’inammissibile censura del fatto, insindacabile in sede di legittimità.
L’unico motivo di ricorso incidentale è stato invece accolto. La corte territoriale aveva liquidato le spese prendendo a riferimento il valore indeterminabile dichiarato dagli appellanti, ma il giudice avrebbe dovuto accertare autonomamente il valore della causa, corrispondente quantomeno all’importo dei crediti ammessi al passivo e preesistenti alla donazione, pari a oltre due milioni di euro come indicato dagli stessi appellanti. Il compenso liquidato (€ 8.470) risultava inferiore al minimo tabellare previsto per le cause di quel valore dalla tabella 12 del d.m. n. 55/2014, il cui rispetto è inderogabile e la cui violazione è sindacabile per violazione di norma di diritto.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha cassato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, ha condannato i donatari al pagamento del compenso minimo di € 22.102, oltre agli accessori; ha infine condannato i ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso