Il termine biennale di cui all’art. 161, comma 9, l.fall. decorre dalla presentazione della prima domanda, non dal provvedimento di inammissibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 6668 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dies a quo del termine biennale di cui all’art. 161, comma 9, l.fall. decorre dalla data di presentazione della prima domanda di concordato prenotativo, e non già dal successivo provvedimento di inammissibilità o dalla cessazione del blocco delle azioni esecutive e cautelari. Il sindacato del giudice di merito sulla fattibilità economica del piano concordatario è limitato alla verifica della manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ed è insindacabile in sede di legittimità se non attraverso il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La classificazione dei creditori deve rispettare i criteri di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici di cui all’art. 160, comma 1, lett. c), l.fall..
Il Fatto
La società debitrice presentava domanda di concordato preventivo con riserva, cui faceva seguito una seconda domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., quindi il piano veniva omologato dal Tribunale di Roma con rigetto dell’opposizione proposta dal creditore dissenziente. La proposta prevedeva il pagamento integrale delle prededuzioni e del credito privilegiato ritenuto strategico, il pagamento falcidiato degli altri creditori privilegiati e una soddisfazione parziale nella misura del 10% per i crediti chirografari.
Il creditore opponeva che la seconda domanda era stata depositata a meno di due anni dal provvedimento di inammissibilità della prima procedura, e non dalla data di presentazione della domanda prenotativa. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Roma, che riteneva la pretesa creditoria dell’opponente indimostrata e la seconda domanda tardiva rispetto al termine biennale, decorrente dalla prima presentazione. Avverso tale decreto il creditore proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto esaminato il primo motivo, relativo al termine biennale di riproposizione della domanda di concordato. I giudici di legittimità hanno dato continuità al principio secondo cui l’art. 161, comma 9, l.fall. àncora il dies a quo alla data di presentazione della prima domanda che non ha determinato l’ammissione o l’omologa del concordato. L’interpretazione letterale risulta coerente con la ratio della norma, che non consente, nell’arco di un biennio, il ripetersi del blocco automatico delle azioni esecutive e cautelari ex art. 168 l.fall.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la tesi difensiva non esaminata risultava incompatibile con la statuizione di rigetto, integrando una decisione implicita che si configura come violazione di legge e non come omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c.. In ogni caso, la censura difettava di decisività, avendo la Corte di merito affermato che la voltura dell’accreditamento non incideva sulla fattibilità del piano.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il sindacato del giudice sulla fattibilità economica del piano concordatario è circoscritto alla manifesta inattitudine dello stesso a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel caso di specie, la produzione dei flussi derivanti dalla continuità era stata garantita dal socio unico della debitrice, la cui solidità economica era stata accertata, e la censura si risolveva in una critica all’accertamento fattuale non sindacabile in sede di legittimità in assenza del vizio motivazionale specificamente dedotto.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata confutazione della ratio decidendi, avendo la Corte di merito evidenziato che il diritto di ritenzione azionato dal creditore era irrilevante, in quanto il piano prescindeva dalla gestione dell’azienda e il socio unico aveva garantito l’obbligo di pagamento. La Corte ha inoltre ritenuto priva di autosufficienza la censura sulla mancata classificazione del creditore soddisfatto con finanza esterna, non essendo stata indicata la specifica collocazione all’interno delle classi del credito postergato. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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