Il concordato prenotativo proposto dopo la revoca è abusivo se è solo dilatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 6594 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché integra gli estremi di un abuso del processo, la domanda di concordato preventivo con riserva presentata ex art. 161, comma 6, l.fall. dal debitore non per regolare la crisi attraverso un accordo con i creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento. L’abuso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale, si utilizzano strumenti processuali per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui l’ordinamento li ha predisposti. Il giudice del merito può accertare l’intento dilatorio della domanda prenotativa valorizzando il dato temporale del deposito rispetto all’esito infausto del subprocedimento ex art. 173 l.fall., senza dover attendere la presentazione del piano. In tal caso, l’eventuale questione interpretativa sulla portata dell’art. 161, comma 9, l.fall. resta assorbita e non è configurabile il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
La società, ammessa a un primo concordato preventivo, vedeva revocata l’ammissione dal Tribunale all’esito del subprocedimento ex art. 173 l.fall., essendo emerso che il valore del compendio era inferiore del 37% rispetto a quello indicato nel piano. Dopo la revoca, la società depositava una nuova domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall., ma il Tribunale, investito anche dell’istanza di fallimento del pubblico ministero e riuniti i procedimenti, dichiarava l’inammissibilità della domanda prenotativa e pronunciava il fallimento. Il reclamo avverso tali provvedimenti veniva rigettato dalla Corte d’Appello, che ravvisava l’abuso dello strumento processuale.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha innanzitutto escluso che fosse stata adottata una decisione “a sorpresa” o della “terza via”: il decreto di fissazione dell’udienza indicava espressamente che si sarebbe valutata l’ammissibilità di una seconda domanda di concordato con riserva, con ciò garantendo il contraddittorio. La circostanza che il debitore avesse compreso il profilo dell’inammissibilità trova conferma nella memoria depositata, che affrontava la questione dell’abuso “rassicurando” il Tribunale sulla natura non dilatoria dell’iniziativa.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato a partire dalle Sezioni Unite n. 9935 e 9936 del 2015, secondo cui la domanda di concordato presentata con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento è inammissibile per abuso del processo. L’abuso ricorre quando, violando i canoni di correttezza e buona fede, si piega lo strumento processuale a finalità deviate. Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che la società aveva avuto ampio tempo per sanare le criticità segnalate dagli organi della procedura e che aveva atteso l’esito infausto del subprocedimento e la notifica dell’istanza di fallimento prima di depositare una nuova proposta “in bianco”.
La censura che contestava la possibilità di verificare l’abuso prima del deposito del piano è stata ritenuta inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi: il giudice di merito non è tenuto a rinviare il giudizio sull’intento dilatorio all’esito della presentazione del piano. Analogamente, la doglianza fondata sulla questione interpretativa dell’art. 161, comma 9, l.fall. è stata dichiarata inammissibile, poiché la Corte d’Appello aveva espressamente assorbito tale questione, con conseguente esclusione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Del pari inammissibili sono risultate le censure che, sotto l’apparente vizio di motivazione, miravano a sovvertire l’accertamento in fatto del giudice di merito: da un lato, la valutazione dell’intento dilatorio è un apprezzamento riservato al giudice di merito; dall’altro, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomentazione della parte, essendo sufficiente che indichi l’iter logico del proprio convincimento.
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Nota della Redazione
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