La sospensione ex art. 20 l. n. 44/1999 non opera per la liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. 1 n. 6659 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, al pari del procedimento prefallimentare, ha natura cognitiva e non esecutiva, non essendo ad esso applicabile la sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall’art. 20, comma 4, l. n. 44/1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura. La disciplina della sospensione dei termini di cui all’art. 20 l. n. 44/1999 incide sui soli crediti concretamente afferenti il reato denunciato, senza precludere al giudice l’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l. fall. con riguardo alla situazione generale dell’imprenditore e ad ogni altra posizione debitoria. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui esclude le procedure concorsuali dal novero dei procedimenti sospendibili. È inammissibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE fondato su un generico richiamo alla normativa antidiscriminatoria europea, privo di qualsiasi illustrazione dei contenuti con i quali verrebbe in contrasto la normativa nazionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società di costruzioni, su ricorso di una creditrice. La società e il suo legale rappresentante proponevano reclamo, deducendo la nullità della notifica del ricorso, effettuata dalla cancelleria all’indirizzo PEC attribuito d’ufficio dalla CCIAA, e invocando la sospensione della procedura ai sensi della legge n. 44/1999, in quanto vittime di fenomeni di racket e usura.
La Corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo valida la notifica e insussistenti i presupposti per la sospensione, in assenza di connessione tra i crediti del creditore istante e il reato denunciato, e rilevando comunque uno stato di insolvenza irreversibile. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, condividendo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, ha escluso la nullità della notifica, affermando l’onere dell’imprenditore iscritto al registro delle imprese di dotarsi di un indirizzo PEC, di mantenerlo attivo e di tenerlo operativo, onere che persiste anche in caso di cessazione dell’attività, dovere non venuto meno nel caso di specie.
Quanto alla invocata sospensione di cui all’art. 20, commi 3 e 4, l. n. 44/1999, la Corte ha ribadito il principio per cui il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale ha natura cognitiva, non esecutiva, e non è pertanto soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura. La sospensione, operando per i singoli crediti afferenti il reato, non esclude la valutazione dello stato di insolvenza alla luce di tutti gli altri debiti.
La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 24, 41 e 111 Cost., ritenendo ragionevole e bilanciato il diverso meccanismo di tutela previsto dal legislatore per le procedure concorsuali. Ha infine ritenuto inammissibile l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per la sua assoluta genericità, non essendo identificato alcun concreto contrasto con la normativa europea antidiscriminatoria.
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Nota della Redazione
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