Revocatoria dell’accollo e necessità di revocare i singoli pagamenti (Cass. civ. Sez. 1 n. 6604 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria dell’accollo dichiara l’inefficacia relativa dell’atto di assunzione del debito altrui, ma non determina automaticamente l’obbligo di restituzione delle somme che il creditore originario abbia già riscosso in esecuzione di tale atto. I pagamenti effettuati dall’accollante all’accollatario-creditore, prima della revoca, integrano pagamenti del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c., trattandosi di versamenti compiuti da soggetto non debitore del creditore che li riceve. Ne consegue che, per ottenere la ripetizione di tali importi, la curatela del fallimento dell’accollante deve proporre una distinta e autonoma azione revocatoria avente ad oggetto i singoli atti di pagamento, con la relativa allegazione e prova dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. La domanda di condanna restitutoria proposta quale mero effetto della revoca dell’accollo è insufficiente a tal fine. La distinzione tra legittimazione processuale e titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio il difetto di titolarità, che costituisce autonoma ragione di rigetto della domanda.
Il Fatto
Una società, di seguito “l’affittuaria”, stipulò un contratto di affitto d’azienda con la società concedente. A margine di tale contratto, l’affittuaria si accollò i debiti della concedente nei confronti di una società di factoring, la creditrice, impegnandosi a versarle ogni settimana la somma di euro 50.000. La creditrice era autorizzata a trattenere tali importi sulle cessioni di crediti commerciali effettuate in esecuzione del contratto di factoring.
Intervenuto il fallimento dell’affittuaria, la curatela convenne in giudizio la società di factoring e la concedente, anch’essa fallita, proponendo azione revocatoria ordinaria contro l’accollo, qualificato come atto di disposizione a titolo gratuito, e chiedendo la condanna della creditrice alla restituzione di tutte le somme trattenute. Il tribunale accolse la domanda; la corte d’appello, in riforma, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della società di factoring, rigettando la domanda nei suoi confronti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la curatela deduceva la violazione dell’art. 81 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse confuso la titolarità del rapporto con la legittimazione processuale. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi: la corte d’appello, pur utilizzando la formula del difetto di legittimazione passiva, aveva in realtà escluso che la società di factoring fosse titolare del rapporto dedotto in giudizio, circostanza rilevabile d’ufficio e idonea a sorreggere autonomamente la decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la contraddittorietà interna: la curatela sosteneva al contempo di non aver mai potuto richiedere l’autonoma revoca delle trattenute settimanali, perché non costituenti pagamento in senso proprio, e di aver comunque proposto domanda di restituzione degli importi ottenuti dalla creditrice. La Corte ha chiarito che tale domanda restitutoria era stata proposta solo quale effetto diretto della revoca dell’accollo e non presupponeva l’azione revocatoria dei singoli pagamenti.
Nel merito, la Corte ha affermato che la revoca dell’accollo qualifica gli importi incassati dalla società di factoring come pagamenti del terzo ex art. 1180 c.c.: in assenza di accollo, l’accollante non era debitrice della creditrice per i debiti della concedente. I singoli pagamenti sarebbero stati potenzialmente revocabili quali atti a titolo gratuito, ma solo a condizione che la curatela avesse promosso la relativa autonoma azione, allegandone e provandone i presupposti. La revoca dell’accollo, pertanto, è condizione necessaria ma non sufficiente per la restituzione delle somme.
Infine, la Corte ha rigettato il terzo motivo, escludendo ogni contraddizione nella sentenza impugnata: gli effetti della revocatoria dell’accollo restano fermi tra le parti del contratto, con possibilità per l’accollante di ripetere gli importi versati dall’accollato, mentre la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del fallimento della concedente impediva ogni ulteriore statuizione nei suoi confronti.
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Nota della Redazione
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